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L’anticipo del TFR: quando è possibile e come funziona

L’anticipo del TFR: quando è possibile e come funziona
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Il chiarimento da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: il pagamento mensile del trattamento di fine rapporto direttamente in busta paga non è consentito.

L’anticipo del TFR: quando è possibile e come funziona
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A ribadire in maniera inequivocabile questa posizione è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tramite la nota n. 616/2025, anche se il documento ufficiale non è ancora apparso sul sito istituzionale. Né aziende né lavoratori, infatti, possono stipulare accordi preventivi per l’erogazione mensile del TFR. Quest’ultimo, per sua natura, viene liquidato al termine del rapporto lavorativo.

Chiarimenti dell’ispettorato sul TFR

La recente nota n. 616/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro porta una luce ulteriore sulla questione del trattamento di fine rapporto (TFR). Questa somma viene riconosciuta ai lavoratori al termine del loro rapporto professionale, sia in caso di pensionamento che per altre ragioni, senza distinzione di contratto. Si tratta di un importo accumulato nel tempo attraverso una serie di accantonamenti annuali, cui si aggiungono le rivalutazioni basate sull’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.

Un punto focale del documento è proprio l’anticipo mensile di queste somme tramite accredito in busta paga, pratica più diffusa nei contratti di lavoro a tempo determinato e stagionale. Tuttavia, l’Ispettorato sottolinea che non è possibile per aziende e lavoratori stipulare accordi per l’erogazione mensile di queste somme. Un accordo collettivo o individuale può comprendere solo un anticipo delle somme già maturate, ma non un semplice trasferimento mensile in busta paga.

Implicazioni della contribuzione previdenziale

Un trasferimento mensile del TFR in busta paga potrebbe trasformare queste somme in semplici integrazioni salariali, comportando effetti anche sul piano della contribuzione previdenziale. Normalmente, il TFR è considerato una forma di retribuzione differita; al momento dell’erogazione, infatti, non è soggetto alle normali imposte previdenziali e fiscali, ma si applica una tassazione separata.

L’Ispettorato mette in guardia: “Tale operazione, peraltro, sembrerebbe contrastare con la stessa ratio dell’istituto che, come detto, è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.” In caso di irregolarità, gli ispettori sono tenuti ad ordinare al datore di lavoro di ripristinare le quote di TFR anticipate indebitamente, come previsto dall’art. 14 del Dlgs n. 124 del 2004.

Quando è consentito l’anticipo del TFR?

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Sebbene la normativa stabilisca che il dipendente possa richiedere un anticipo del TFR, esso è limitato alla parte maturata fino a quel momento e tale richiesta può avvenire una sola volta durante il rapporto lavorativo. L’importo anticipato verrà dedotto dal totale del TFR spettante, estinguendo così l’obbligazione del datore di lavoro per quella quota.

Per poter richiedere l’anticipo, i lavoratori devono aver accumulato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore. Tuttavia, i lavoratori delle aziende in CIGS sono esclusi da questa possibilità. L’anticipo è ammesso per specifiche motivazioni, come l’acquisto della prima casa, spese sanitarie, coprire spese durante congedi specifici, e prevede un limite massimo del 70% del maturato. Inoltre, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere ulteriori ragioni per tale anticipo.