L’ultimo capitolo nella promulgazione del Dl 39/2025 non solo proroga l’obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali per le imprese, ma introduce aggiornamenti cruciali nel panorama legislativo. Gli emendamenti decisi alla Camera riflettono un tentativo di chiarire le complessità sorte dalla legge 213/2023 e di riconciliare le prescrizioni del Dm 30 gennaio 2025 n. 18, che talvolta sembravano in contrasto con il rigido quadro normativo esistente. Mentre ci avviciniamo all’esame in Senato, esploriamo le modifiche più rilevanti riguardanti scoperto e franchigia, abusi edilizi e beni di terzi.

Adeguamenti su Scoperto e Franchigia
Significativa è la revisione del comma 104 dell’articolo 1 della legge 213, che esenta le grandi imprese – come definite dall’articolo 1, lettera o) del Dm 18 – dai limiti massimi di scoperto e franchigia fissati al 15%. Questi cambiamenti permettono una maggiore flessibilità nella negoziazione per le imprese che assicurano importi superiori a 30 milioni di euro, indipendentemente dal loro volume di fatturato o dal numero di dipendenti. Tuttavia, sorge la questione se l’emendamento abbia effettivamente il potere di annullare le precedenti disposizioni regolamentari più ampie. Inoltre, simile libertà contrattuale è offerta anche alle società controllate e collegate di gruppi che stipulano contratti assicurativi collettivi, purché tali entità rispettino determinate dimensioni complessive. Questo porta a domandarsi come queste nuove regole incideranno sulle strategie assicurative delle imprese.
Impatti sugli Abusi Edilizi

La regolamentazione sugli immobili con abusi edilizi è stata affinata attraverso la modifica del comma 106, che affronta l’obbligo delle compagnie assicurative di coprire soltanto edifici costruiti o ampliati legalmente. In precedenza, gli edifici con qualsiasi grado di abuso edilizio risultavano non assicurabili, ma la nuova disposizione specifica che solo gli immobili con un titolo edilizio valido o completati prima dell’obbligo di tale titolo possono essere oggetto di assicurazione. Inoltre, le irregolarità minori non alterano l’assicurabilità, mentre gli immobili in corso di sanatoria sono ora inclusi, a meno che la procedura di condono non fallisca. È importante notare l’allineamento con l’articolo 49 del Testo unico dell’edilizia che esclude indennizzi e altri benefici finanziari per immobili non assicurabili su fondi pubblici, confermando l’importanza della regolarità edilizia nelle procedure assicurative.
Beni di Terzi: Responsabilità e Ripercussioni
Un’altra modifica cruciale riguarda l’obbligo per gli imprenditori di assicurare beni appartenenti a terzi coinvolti nelle loro operazioni, salvo che non siano già protetti da polizze assimilabili. Questa modifica, che incide sull’articolo 1-bis, comma 2 del Dl 155/2024, punta a risolvere la questione dell’interesse assicurativo e del diritto all’indennizzo, che resta al proprietario dei beni. All’imprenditore spetterà informare il proprietario della stipula del contratto assicurativo. Quest’ultimo dovrà impiegare l’indennizzo per riparare o rimodernare i beni danneggiati, anche se la disposizione non si applica laddove i beni siano di proprietà dell’imprenditore stesso. Come ulteriore misura di protezione, l’impresa potrà richiedere un’indennità per l’interruzione dell’attività se il proprietario risulti inadempiente, pur limitata al 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario. Tuttavia, rimangono aperte domande su cosa accada in caso di parziale inadempienza o quando la riparazione non sia fattibile.
Conclusione
Le modifiche introdotte dal Dl 39/2025 sottolineano l’interconnettività tra legislazione e necessità operative delle imprese. Questo quadro normativo più flessibile intende rispondere alle sfide attuali, garantendo al contempo una copertura più robusta contro i rischi catastrofici. Ma, come spesso accade, il diavolo è nei dettagli, e l’interpretazione precisa di queste nuove norme continuerà a evolversi, richiedendo alle imprese e agli stakeholder coinvolti un monitoraggio attento per massimizzare benefici e minimizzare rischi.