L’INPS ha pubblicato i parametri aggiornati dell’assegno per il nucleo familiare validi dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027. Previsto un incremento del +1,4% basato sull’indice Istat FOI, con un innalzamento dei tetti reddituali e la conferma delle linee guida per i nuclei senza figli minorenni.

L’adeguamento degli ammortizzatori e dei sussidi economici rappresenta da sempre un punto cruciale per il sistema di welfare nazionale. In una fase storica in cui il costo della vita continua a far sentire il suo peso sul bilancio quotidiano, anche piccoli incrementi sulle prestazioni assistenziali possono dare un sollievo concreto a molte tasche. Attraverso la circolare ufficiale n. 61, l’istituto di previdenza ha ridefinito la struttura economica dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), aggiornando sia i contributi mensili spettanti sia le soglie di reddito necessarie per accedere al beneficio nel periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 30 giugno 2027.
Rivalutazione Istat: l’impatto su quote mensili e soglie reddituali
La ricalibratura annuale dell’assegno si fonda sul collaudato meccanismo di adeguamento all’inflazione, agganciato all’indice Istat FOI. Questo indicatore monitora le variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi) ed è il parametro di riferimento per stabilire l’entità dell’aggiornamento delle tabelle.
Per il prossimo ciclo di validità, la variazione ufficiale calcolata è pari al +1,4%. Sul piano pratico, questa percentuale produce un doppio beneficio: da un lato determina l’aumento delle quote mensili erogate e, dall’altro, comporta l’innalzamento dei limiti di reddito previsti per ciascuna fascia, tutelando le famiglie dal rischio di scivolare in scaglioni meno favorevoli a causa di piccoli incrementi monetari.
I destinatari della misura: chi ha diritto all’assegno oggi?
La platea dei beneficiari ha subito profonde trasformazioni nel recente passato. In seguito alla nascita dell’Assegno Unico e Universale, l’ambito di applicazione dell’ANF si è notevolmente ristretto, concentrandosi su target più specifici. La misura, infatti, non è più rivolta ai nuclei familiari con figli minorenni o figli a carico fino al compimento dei 21 anni, i quali rientrano interamente nel raggio d’azione del nuovo sussidio universale.
Le tabelle aggiornate si rivolgono invece a contesti familiari differenti, spesso meno visibili nel dibattito pubblico ma meritevoli di tutele. Tra i destinatari rientrano le coppie coniugate prive di figli, i nuclei composti esclusivamente da fratelli, sorelle o nipoti conviventi, nonché specifiche situazioni in cui figurino superstiti o soggetti maggiorenni con inabilità totale al lavoro.

Requisiti di reddito, modalità di domanda e canali di erogazione
Oltre ai vincoli sulla composizione familiare, lo sbarramento principale per l’accesso all’assegno è legato alla natura delle entrate economiche. I criteri normativi impongono che almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo debba derivare da lavoro dipendente, da trattamenti pensionistici da lavoro subordinato o da prestazioni di sostegno al reddito (come la disoccupazione NASpI o la cassa integrazione). Ciò ribadisce come la misura sia strutturata specificamente per i lavoratori subordinati o per chi beneficia di tutele previdenziali assimilate.
Rimangono di conseguenza esclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, che fanno riferimento a differenti canali di welfare. La disposizione è perentoria: il sussidio è blindato a favore dei nuclei che dimostrano una netta prevalenza di redditi da lavoro dipendente.

