Con l’avvicinarsi della Legge di Bilancio 2026, i professionisti dovranno affrontare nuove dinamiche nella gestione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione. Anche debiti apparentemente insignificanti potrebbero avere conseguenze significative.

La Manovra introduce una riforma che non rappresenta un ostacolo assoluto ma rivisita le regole attuali. Anche una cartella esattoriale di appena un euro potrebbe influire sui rapporti finanziari con la Pubblica Amministrazione, comportando una possibile riduzione dei compensi.
Verifiche estese anche per importi inferiori a 5.000 Euro
In passato, i controlli sui debiti fiscali venivano effettuati solo per le fatture che superavano i 5.000 euro. Con le modifiche previste a partire da metà giugno 2026, queste verifiche saranno applicate anche ai pagamenti inferiori a tale importo, includendo compensi come quelli del patrocinio gratuito. In caso di debito, la Pubblica Amministrazione verserà l’importo dovuto direttamente all’Agenzia delle Entrate. Solo se la fattura è superiore al debito, il professionista riceverà la differenza.
Implicazioni per le diverse fasce di pagamento

- Fatture Fino a 5.000 Euro: se presenti debiti, l’importo sarà destinato alla riscossione. Soltanto il residuo verrà accreditato al professionista.
- Fatture Superiori a 5.000 Euro: in caso di debiti fiscali, il pagamento sarà sospeso.
Reazioni e critiche dal settore professionale
Nonostante le pressioni per modifiche da parte della comunità dei professionisti, la Legge di Bilancio 2026 mantiene il sistema che sospende i pagamenti in presenza di debiti. Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, ha dichiarato che questa regolamentazione continua a penalizzare gravemente i professionisti.
La nuova normativa entrerà in vigore da giugno 2026 anziché a gennaio, concedendo il tempo per possibili ulteriori modifiche. De Nuccio ha auspicato che questo intervallo possa facilitare l’introduzione di soglie minime, riducendo così il peso burocratico per la Pubblica Amministrazione.

